Formazione Generale per i Lavoratori

DESCRIZIONE

Il Datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche. L'informazione e la formazione del personale a cura del Datore di lavoro deve essere verbalizzata e il verbale stesso deve essere custodito all'interno della ditta. La formazione dei lavoratori deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.). Ai sensi del recente accordo Stato – Regioni – Province Autonome del 21/12/2011, sono stati indicati la durata, i contenuti minimi e  le  modalità della formazione.

A CHI E’ RIVOLTO

Il Corso fornisce tutti gli elementi formativi per i lavoratori dipendenti o ad essi equiparati (es. soci lavoratori, partecipanti a tirocini formativi, ecc.), all’interno della propria azienda o unità produttiva, cosi come previsto dall’art. 37 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 Aprile 2008 n°81).

COME E’ STRUTTURATO 

Il programma prevede ai sensi del recente accordo Stato – Regioni – Province Autonome del 21/12/2011 la trattazione dei contenuti indicati a seguito:

  • Concetti di rischio 
  • Danno
  • Prevenzione
  • Protezione
  • Organizzazione della prevenzione aziendale
  • Diritti, doveri e  sanzioni per i vari soggetti aziendali
  • Organi di vigilanza, controllo e assistenza

 Prima dell’inizio del corso viene effettuato un pre-test atto a individuare le conoscenze iniziali in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro. La trattazione degli argomenti su indicati, avverrà mediante esposizione da parte del docente mediante l’ausilio di materiale audiovisivo, con apertura alla fine di ogni argomento, per eventuali domande o discussioni pertinenti.Alla conclusione del corso, viene effettuate un test finale al fine di accertare la comprensione dei contenuti esposti e dibattuti.

DURATA

Ai sensi del recente accordo Stato – Regioni – Province Autonome del 21/12/2011, punto 4:

  • 4 ore per tutti i settori lavorativi

AGGIORNAMENTO 

Costituisce credito formativo permanente (punto 8 dell’accordo Stato – Regioni – Province Autonome del 21/12/2011), anche in caso di nuovo rapporto di lavoro in settori differenti da quello di appartenenza al momento del corso