Documento di Valutazione dei Rischi da esposizione a Campi Elettromagnetici

I campi elettrici sono creati da differenze di potenziale elettrico, o tensioni: più alta è la tensione, più intenso è il campo elettrico risultante...

I campi elettrici sono creati da differenze di potenziale elettrico, o tensioni: più alta è la tensione, più intenso è il campo elettrico risultante. I campi magnetici si creano quando circola una corrente elettrica: più alta è la corrente, più intenso è il campo magnetico. Il rischio da campo elettromagnetico è classificato , al titolo VIII capo IV del D.Lgs. 81/2008, come un Rischio per la salute, tra i rischi igienico - ambientali all'interno della classe "Agenti Fisici", nell'ambito delle "Radiazioni non Ionizzanti", che comprendono una parte dei raggi ultravioletti, le microonde, le radiofrequenze, i raggi infrarossi, i raggi laser nonché tutte le sorgenti di emissione a bassa frequenza, quali elettrodotti, cabine elettriche, quadri elettrici, ecc. 

CHI LO DEVE FARE

La valutazione di tutti i rischi per i lavoratori è un obbligo a carico del datore di lavoro. Pertanto, il rinvio dell’entrata in vigore del Capo IV del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 determina la non definizione di legge, nel D. Lgs. 81/08, di valori limite e d’azione relativi all’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, mantenendo comunque l’obbligo di valutazione di tale rischio. La risposta più coerente è quella di effettuare comunque una valutazione preliminare, al fine di identificare le sorgenti di CEM in azienda, per verificare la possibilità di “giustificarle”, secondo la tabella 1 della CEI EN 50499 (sorgenti non pericolose), o per identificare le sorgenti CEM pericolose, secondo la tabella 2 della CEI EN 50499. Per identificare la presenza di tali sorgenti, Marin 3 srl ha predisposto una valutazione preliminare, comprensiva di una check list, per “censire” i vari impianti e le apparecchiature presenti nei luoghi di lavoro che sono fonte di campi elettromagnetici, e per attivare le primarie misure di prevenzione e protezione per i lavoratori esposti.

QUANDO VA REDATTO

L'esposizione a campi elettromagnetici è attualmente disciplinata dal titolo VIII, capo IV del d.lgs. 81/2008, le cui disposizioni entrano in vigore alla data fissata per il recepimento della direttiva 2004/40/CE (ex art. 306 d.lgs. 81/2008). L’abrogazione della 2004/40/CE e l’entrata in vigore della nuova 2013/35/UE spostano quindi il termine per la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici al 1° luglio 2016.

AGGIORNAMENTO 

 E’ previsto l’aggiornamento / rielaborazione in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini dell’ esposizione ai campi elettromagnetici, e comunque ad intervalli di quattro anni, rispetto la prima valutazione strumentale.

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