Documento di Valutazione dei Rischi da esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali

Le Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) sono normate dal Titolo VIII, Capo V del D.Lgs. n. 81/08 e si dividono in...

Le Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) sono normate dal Titolo VIII, Capo V del D.Lgs. n. 81/08 , e si dividono in  radiazioni infrarosse (IR), visibili ed ultraviolette (UV). 

CHI LO DEVE FARE

La valutazione di tutti i rischi per i lavoratori è un obbligo a carico del datore di lavoro. 
Le principali sorgenti da analizzare sono relative a radiazioni di tipo coerente ed incoerente, ma non tutte avranno necessità di un approfondimento di analisi (vedasi Art. 181, comma 3, D.Lgs. n. 81/08, sorgenti ROA definite “Sicure”, ovvero “giustificabili”).

L’approfondimento della valutazione del rischio dovrà essere realizzato nei seguenti casi (elenco non esaustivo):

  • laser in categoria 3 e 4
  • saldatura elettrica ad arco (MIG, MAG, TIG, ad elettrodo, ecc.)
  • uso di plasma per taglio e saldatura
  • lampade germicide
  • sistemi LED per fototerapia
  • lampade abbronzanti
  • lampade ad alogenuri metallici
  • corpi incandescenti (metalli o vetro liquido)
  • apparecchi con sorgenti IPL per uso medico od estetico

Se le sorgenti non sono giustificabili, la valutazione senza misurazioni può essere effettuata quando si è in possesso di dati tecnici forniti dal fabbricante, di dati in letteratura o di dati riferiti a situazioni analoghe.

QUANDO VA REDATTO 

La valutazione del rischio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali va redatta, essendo parte integrante del DVR, entro 90 giorni dalla data di inizio attività.

AGGIORNAMENTO 

E’ previsto l’aggiornamento in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini dell’ esposizione alle radiazioni ottiche artificiali, e comunque ad intervalli di quattro anni, rispetto la prima valutazione strumentale.