Strutture ricettive alberghiere: scadenza termine per adeguamento antincendio

il 31 dicembre 2014 scade il termine entro il quale, le strutture ricettive alberghiere, devono aver…

Con la presente per ricordare che il 31 dicembre 2014 scade il termine entro il quale le strutture ricettive alberghiere:  

  • con oltre venticinque posti letto;
  • esistenti alla data dell’11 maggio 1994;
  • non a norma con la normativa di sicurezza antincendio;
  • che hanno aderito al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi,

devono aver concluso i lavori di adeguamento alle disposizioni previste dalla normativa antincendio e devono aver presentato la Segnalazione Certificata Inizio Attività antincendio (SCIA) al Comando provinciale dei vigili del fuoco.


Verifiche del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco


Ricordiamo che la normativa di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi,  classifica la struttura ricettiva alberghiera nella categoria:

  • A, a rischio basso, se ha oltre 25 e non oltre 50 posti letto;
  • B, a rischio medio, se ha oltre 50 e non oltre 100 posti letto;
  • C, a rischio elevato, se ha oltre 100 posti letti.

Alla presentazione della SCIA antincendio, la quale autorizza lo svolgimento dell’attività alberghiera ai soli fini antincendio, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, al fine di accertare il rispetto e la sussistenza delle prescrizioni antincendi ed entro i successivi 60 giorni, effettua:

la verifica a campione o sulla base di programmi settoriali previsti a livello nazionale, nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera ricada nella categoria A o B. A esito positivo il Comando rilascia, su richiesta dell’interessato, il verbale di visita tecnica;

il sopralluogo atto al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera ricada nella categoria C.